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Risoluzione del rapporto di lavoro (Licenziamento, Dimissioni, contenzioso, TFR..)

Emergenza COVID: Quando è possibile licenziare? Facciamo chiarezza

Covid e licenziamentiIl decreto Sostegni bis (art. 40 del D.L. n. 73/2021), recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, in vigore dal 26 maggio 2021 per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, ha stabilito che resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
 
Il Decreto Sostegni-bis prevede che, a partire dal 1° luglio 2021, le aziende (ad esempio settore Industria ed Edile) che non avranno più necessità di ricorrere alla CIG Covid-19 non saranno più soggette al divieto di licenziamento.
 
Resta, invece, la possibilitĂ  per le imprese di utilizzare la Cassa integrazione ordinaria, anche dal primo di luglio, senza dover pagare le addizionali fino al 31 dicembre 2021, impegnandosi a non licenziare.
Resta, comunque in vigore, quanto stabilito dal precedente “Decreto Sostegno” che dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro (ad esempio settore commercio, artigiani, studi professionali) destinatari del FIS, Cassa integrazione in deroga e Fondi di solidarietà bilaterale, vige ancora il divieto di licenziamento.
 
Esistono delle deroghe alla legge, in cui è possibile licenziare senza incorrere nella violazione del divieto di licenziamento e aprire una procedura di contenzioso con il dipendente.
 
La tabella riassuntiva qui allegata può aiutare ad interpretare in modo corretto il divieto di licenziamento e quando è possibile avvalersi dello stesso”.

Dimissioni telematiche: sistema bloccato e ripristinato

Con riferimento alle dimissioni volontarie ed alla risoluzione consensuale del rapporto di post-18lavoro da effettuare esclusivamente con modalitĂ  telematiche, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 5456 del 5 ottobre 20156, ha comunicato che a causa dell’indisponibilitĂ  temporanea del sistema dovuta a ragioni di natura tecnica, per adempiere all’obbligo di legge l’utente dovrĂ  compilare e trasmettere il modello allegato alla nota stessa, scegliendo una delle seguenti modalitĂ  operative:

– recandosi presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente, che dovrĂ  farsi carico del supporto operativo all’utenza, dell’identificazione della stessa e del deposito della documentazione prodotta;
– recandosi presso i soggetti abilitati, che dovranno farsi carico del supporto operativo all’utenza, dell’identificazione della stessa e del deposito della documentazione prodotta;
– compilando il modello in autonomia e trasmettendolo, dalla propria casella di posta elettronica, al seguente indirizzo: sdv@lavoro.gov.it. In tal caso sarĂ  necessario allegare al modello in formato .pdf anche la copia del proprio documento di riconoscimento.

Specifica la nota ministeriale che saranno considerate valide le comunicazioni, effettuate tramite una delle modalitĂ  sopra descritte, riferite ad eventi avvenuti a partire dal 3 ottobre 2016.
In data 6 ottobre 2016, con nota integrativa prot. n. 5499, è stato, inoltre, specificato che le DTL ed i soggetti abilitati dovranno farsi carico anche del deposito e conservazione della documentazione prodotta e della trasmissione della stessa.

La documentazione dovrà essere inviata, tramite posta elettronica, alla casella del datore di lavoro e, per conoscenza, al lavoratore stesso nonché all’indirizzo: infosdv@lavoro.gov.it.

Specifica, infine, il Ministero che il modulo di dimissioni, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere firmato sia dal lavoratore, sia dall’operatore che accompagnerà l’utente nella procedura in questione.
In data 11 ottobre 2016, sempre il ministero del Lavoro annuncia la piena funzionalitĂ  del sito Cliclavoro, dopo la sospensione della procedura online.
Quindi è nuovamente possibile inviare il modulo online per le dimissioni e le risoluzioni consensuali. Dalle ore 18 dell’11 ottobre 2016, tutte le comunicazioni indirizzate alla casella di posta sdv@lavoro.gov.it (che ha fatto da sostituto alla procedura online) non sono valide, poichĂ© è stata ripristinata la procedura ordinaria.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Inpgi: contributo aggiuntivo di disoccupazione

Con circolare del 28 settembre 2016 l’INPGI ha reso noto che il Consiglio di post-2Amministrazione ha approvato un pacchetto di misure in materia previdenziale e contributiva volte a garantire la sostenibilità nel medio-lungo periodo dell’Istituto.

Tra le misure, si segnala l’istituzione di un contributo aggiuntivo di disoccupazione dell’1,4%, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i rapporti a termine, a carico del datore di lavoro, riferito ai soli rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per causali diverse dalla sostituzione di personale temporaneamente assente.


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