Archivi categoria: Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Infortuni sul lavoro, denuncia e cruscotto Inail

post-25A decorrere dal 23 dicembre 2015, il datore di lavoro non ha più l’obbligo della tenuta del Registro infortuni (decreto semplificazioni, ossia decreto legislativo n. 151/2015, articolo 21, comma 4, che ha abolito l’obbligo e l’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie).

Resta fermo che nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera (articolo 53 del Dpr n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 151/2015).

Denuncia infortuni all’Inail

Dal 22 marzo 2016, qualunque medico presti assistenza ad un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare il certificato ai fini degli obblighi di denuncia ed a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.

Il datore di lavoro:

  • è esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico;
  • è esonerato dall’obbligo di trasmissione all’autorità di Pubblica Sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa, per gli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, posto ora a carico dell’Inail;
  • ha l’obbligo di trasmettere la denuncia d’infortunio entro 2 giorni all’Inail (5 giorni in caso di malattia professionale).

Quanto alla denuncia di infortunio: si devono indicare i riferimenti del certificato medico telematico che sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall’Istituto (attraverso la funzione “Ricerca Certificati Medici” disponibile all’interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi):numero identificativo del certificato medico; data di rilascio del certificato medico.

A tal proposito:

  • il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi;
  • il datore di lavoro deve ricercare il certificato inserendo, nell’apposito applicativo messo a disposizione dall’Inail, il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.

I termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore.

Cruscotto infortuni, istituzioni e datori di lavoro

Dalla semplificazione è nata la necessità di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati e informazioni utili a orientare l’azione ispettiva.

In quest’ottica l’Inail ha predisposto un nuovo applicativo: il “Cruscotto infortuni”.

Attraverso l’applicativo, i dati sugli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail, sono consultabili:

  • dagli Organi ispettivi dell’Inail, delle Aziende sanitarie locali e del Ministero del lavoro;
  • dai datori di lavoro (e soggetti delegati) e dai loro intermediari (di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979).

Datori di lavoro

Il percorso per i datori di lavoro (e soggetti delegati) e i loro intermediari: sul sito, dall’area riservata dei servizi online dell’Inail, dopo l’autenticazione con le proprie credenziali, già in possesso dei predetti soggetti per l’accesso al servizio della denuncia di infortunio in modalità telematica, nel menù a destra “Denunce di Infortunio e Malattia”, il primo sottomenù è il “Cruscotto infortuni”.

All’interno sono raggruppate tutte le aziende in delega che è possibile richiamare: per codice ditta, per cognome e nome o ragione sociale, per ordine alfabetico.

Scelta l’azienda, occorre selezionare la provincia, il comune e, se caricata, l’unità produttiva dove è avvenuto l’infortunio.

Il servizio in questione prevede per l’utente la possibilità di visionare i soli dati infortunistici relativi alla propria azienda o alle ditte di cui gli intermediari hanno la delega.

La consultazione è in relazione alla:

  • unità produttiva di un’azienda in caso di datori di lavoro in gestione ordinaria e Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo;
  • struttura dell’amministrazione statale in caso di datori di lavoro in gestione per conto dello Stato;
  • località per il settore agricoltura.

L’Inail mette a disposizione dell’utente:

  • un manuale aggiornato disponibile online sul sito istituzionale (https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/moduli-online.html);
  • il Contact Center Multicanale (numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile);
  • servizio “Inail risponde” (disponibile nell’area Contatti del portale).

Decorrenza infortuni consultabili

Per il 2015 gli infortuni consultabili saranno solo quello occorsi dal 23/12, in quanto fino al 22/12 era ancora obbligatorio trascrivere gli stessi sul registro cartaceo.

Se per l’anno selezionato sono presenti infortuni il sistema produce un file Pdf che riepiloga tutti i dati degli stessi, secondo la sequenza presente nel vecchio standard cartaceo.

I predetti dati l’Inail li recupera dalle denunce d’infortunio che riceve in occasione di ogni evento.

Norme e prassi

Decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015

Inail, circolare n. 31 del 2 settembre 2016

Inail, circolare n. 10 del 21 marzo 2016


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

 

Versamento del contributo esonerativo dall’obbligo di assunzione disabili: indicazioni operative

Il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni operative sulle modalità di versamento del ministero_lavorocontributo esonerativo in caso di autocertificazione all’esonero dall’obbligo di assunzione dei disabili per i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille: art. 5, c. 1 lett. b), D.Lgs. 151/2015).
Per potersi avvalere dell’esonero devono verificarsi le seguenti condizioni:
– il datore di lavoro deve occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille;
– deve sussistere l’impossibilità ad occupare l’intera quota di riserva; pertanto non ci si può avvalere dell’esonero se il datore di lavoro occupa un numero di lavoratori disabili corrispondente alla misura prevista.
In presenza di queste condizioni, il datore di lavoro può autocertificare l’esonero parziale fino alla misura massima del 60% della quota di riserva.
I datori di lavoro che occupino tra i 15 ed i 35 dipendenti non possono usufruire dell’esonero autocertificato.
L’autocertificazione ai fini dell’esonero deve essere presentata dal legale rappresentante esclusivamente in via telematica collegandosi al sito www.lavoro.gov.it
I datori di lavoro che hanno inviato l’autocertificazione con PEC sono tenuti a presentare l’autocertificazione per il tramite dei servizi messi a disposizione dal Ministero del Lavoro. Nell’autocertificazione deve essere indicata la classe occupazionale di riferimento e per ciascun ambito provinciale in cui si trovano le unità produttive è necessario specificare:
– la base di computo;
– la quota di riserva;
– il numero di lavoratori con disabilità occupati;
– il numero di lavoratori impiegati in lavorazioni ad alto rischio;
– la base netta;
– la quota netta;
– la quota d’esonero.
Il sistema calcola in automatico la quota di riserva, la base netta, la quota netta e la quota massima di esoneri.
Il termine per l’invio dell’autocertificazione in sede di prima applicazione è stato ulteriormente prorogato all’8 agosto 2016.
In caso di variazioni della quota di esonero, l’autocertificazione deve essere ripresentata con le stesse modalità, entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione
Il versamento del contributo esonerativo deve essere effettuato, tramite bonifico bancario ordinario, intestato al Ministero del Lavoro. Nella causale del versamento devono essere indicati il codice fiscale e la denominazione del datore di lavoro.

Nota Min. Lav. 26/7/2016 n. 5113

Nota Min. Lav. 28/7/2016 n. 4372


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Autocertificazioni per esonero obbligo di assunzione dei disabili: proroga del termine

Il Ministero del Lavoro ha reso noto che Il termine per l’invio dell’autocertificazione in caso di richiesta di esonero dall’obbligo di assunzione dei disabili per i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille: art. 5, c. 1 lett. b), D.Lgs. 151/2015) è stato prorogato dal 1° luglio 2016 al 31 luglio 2016.

Nota Min. Lav. 1/07/ 2016 n. 3879


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Bando ISI INAIL 2015: il 26 maggio il click day

Con il bando ISI 2015 L’INAIL finanzia le spese sostenute dalle imprese (anche individuali) inpsiscritte alla Camera di commercio per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo, pari al 65% dell’investimento, per un massimo di € 130.000, viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto.
L’INAIL ha reso nota la data del click day per il bando ISI 2015: la domanda di ammissione potrà essere inoltrata in via telematica dalle ore 16 alle ore 16.30 del 26 maggio 2016, comunicando il codice identificativo.
Sul sito dell’INAIL sono pubblicate le regole tecniche per l’invio telematico delle domande.

Bando-Isi-INAIL 2015


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Infortunio in itinere in bicicletta sempre indennizzato

L’infortunio in itinere (vale a dire quello occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro) che interessi un lavoratore in bicicletta deve essere sempre indennizzato, a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica.
Infatti l’uso della bicicletta – sebbene mezzo privato – deve essere sempre considerato “necessario” ed è quindi equiparabile al percorso effettuato a piedi o utilizzando i mezzi pubblici (art. 5, c. 4 e 5 della L. 221/2015).
Prima dell’entrata in vigore di tale norma, invece, l’INAIL riconosceva l’infortunio unicamente se l’evento si verificava su pista ciclabile o zona comunque interdetta al traffico e non invece su una qualunque strada nella quale possono circolare i veicoli a motore. Se e quando ciò avveniva l’INAIL riconosceva l’infortunio se veniva provato lo stato di “necessità”. In caso contrario ci si sarebbe trovati di fronte al cosiddetto “rischio elettivo”.

Circ. INAIL 25/3/ 2016 n. 14


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