DIPENDENTE POSITIVO AL #COVID
Si può anticipare il rientro al #lavoro?
Guarda le nostre slide che rispondono ai dubbi più comuni.
Il governo introduce l’obbligo vaccinale per la popolazione over 50 con i cittadini che potranno lavorare solo se in possesso del #GreenPass rinforzato. Misura in vigore entro il 15 febbraio per i lavoratori ed entro il 15 giugno per chi non lavora. Chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra i 600 e i 1.500 euro.
Qui di seguito tutte le principali novità di ottobre in merito.
Per ulteriori approfondimenti: https://www.dgc.gov.it/web/checose.html
In questi ultimi mesi, coincidenti con l’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19, le problematiche che i datori di lavoro hanno dovuto trattare sono state molteplici. In particolare, grande rilevanza ha assunto la gestione dei dipendenti presenti in azienda che manifestano sintomi ovvero potenzialmente contagiati a seguito di un contatto personale. A tal proposito, si rammenta che il DPCM del 3 novembre 2020, contenente misure urgenti di contenimento del contagio da nuovo Coronavirus sull’intero territorio nazionale, ha confermato quanto già disposto dai decreti precedenti sull’uso di mascherine e delle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio – tra cui il distanziamento fisico e il lavaggio delle mani – nonché riportato altri protocolli e linee guida nei diversi settori lavorativi.
L’azienda, attraverso le modalità più opportune, deve informare tutti i lavoratori in merito alle disposizioni delle Autorità sanitarie, consegnando e/o affiggendo un’informativa all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali. I lavoratori, invece, hanno l’onere di rispettare tutte le disposizioni e le misure delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro, adottate allo scopo di garantire la salute degli stessi e prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con l’approfondimento del 16 novembre 2020, riassume le principali casistiche con cui si stanno confrontando in questo periodo imprese e lavoratori e, a seconda dei casi citati, illustra gli oneri in capo alle une e agli altri.
Qui di seguito le casistiche riportate nel documento:
Con circolare n. 35 del 4 ottobre 2016, l’INAIL ha fornito istruzioni sull’integrazione dei servizi istituzionali dell’assicurazione degli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima nei suoi sistemi.
Posto che è confermato che dal 3 ottobre 2016 tutti i servizi sono disponibili nel sito dell’Istituto – ad eccezione del servizio online denuncia di infortunio che sarà operativo dal 10 ottobre 2016 – viene chiarito che, sempre dal 3 ottobre, la gestione dei rapporti assicurativi del settore navigazione e pesca marittima, sia per quanto riguarda i premi che le prestazioni assicurative, è ricondotta ai criteri di ripartizione della competenza territoriale applicati alle altre gestioni assicurative.
Pertanto dalla predetta data la competenza è stabilita come segue:
– per le posizioni assicurative e per i servizi ad esse correlati (assicurazione dell’equipaggio, regolarità contributiva, pagamento dei premi, ruoli esattoriali, ecc.) è competente la Sede dell’INAIL nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell’armatore;
– per gli infortuni sul lavoro e le altre prestazioni assicurative è competente la Sede nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio.
Per ogni certificato esistente nell’archivio del settore navigazione e pesca marittima, cioè per ogni posizione assicurativa, sarà generato un numero di Posizione Assicurativa Navigazione (PAN) correlato al numero di certificato, che continua a essere utilizzato a fini assicurativi e continuerà quindi ad essere generato per le PAN di nuova istituzione.
Il numero di certificato non è collegato all’armatore, per cui qualora la nave venga armata da un nuovo soggetto il numero di certificato attribuito alla nave rimarrà invariato.
Anche i datori di lavoro marittimo devono adesso effettuare i pagamenti tramite il modello di pagamento unificato F24.
Tuttavia, i pagamenti per i quali gli armatori sono già in possesso di MAV, come a esempio la quarta rata dell’autoliquidazione da versare entro il 16 novembre 2016, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, possono essere effettuati oltre che con il modello F24 anche con il predetto MAV.
La circolare INAIL si sofferma, inoltre, su:
– nuove modalità di pagamento delle rendite degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima;
– nuovi servizi telematici e abilitazioni per l’accesso;
– modulistica.
Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.