Le MANSIONI attribuite al lavoratore in fase di assunzione comportano l’assegnazione ad un determinato LIVELLO e CATEGORIA LEGALE e uno specifico trattamento retributivo.
L’inquadramento concordato deve essere mantenuto nel corso del rapporto salvo modifiche che si rendano necessarie per esigenze aziendali o personali del dipendente.
Quando è ammessa la variazione delle mansioni? Quali sono le ripercussioni sulla retribuzione?
Vediamo cosa stabilisce l’art. 2103 c.c. modificato dall’art. 3 del d. Lgs. 81/15.
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