MATERNITÀ – Specifiche sulla flessibilità dell’astensione obbligatoria o interamente dopo il parto.
L’INPS comunica che viene meno l’obbligo di produrre all’istituto la documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro per continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo e del nono mese di gravidanza.
Permane, invece, l’obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro e ai committenti.
Leggi la circolare n° 106 del 29-09-2022 QUI.