Nuove linee guida TIROCINI LOMBARDIA

tirocinio Rientrano nei presenti indirizzi i tirocini promossi sul territorio regionale e rivolti a cittadini dell’Unione europea o a cittadini extracomunitari in condizione di regolarità, a partire dai sedici anni.

  • Non possono essere attivati tirocini extracurriculari per tipologie di attività lavorative elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi per le quali non può essere previsto un tirocinio;
  • i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco, malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione;
  • il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurriculare e non può realizzare un tirocinio extracurriculare con persone con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro).

NOVITA’ FONDAMENTALI

CLASSIFICAZIONE DEL PROFILO
Il soggetto ospitante è TENUTO a descrivere il profilo professionale in esito scegliendo ALMENO DUE tra i profili contenuti nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (Q.R.S.P.).

Dal profilo selezionato deriva il livello EQF che determina la durata massima del tirocinio

DURATA
La durata minima dei tirocini promossi da MAW (tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) è di DUE MESI.

La durata massima dei tirocini è di SEI MESI per i tirocini extracurriculari con EQF livello 2 e 3, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4.

tirocinioSOGGETTI OSPITANTI

Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.

Il soggetto ospitante:

  • deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;
  • fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, non può accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio;
  • ad avvio del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
  • Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante solo in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti e/o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto, dandone comunicazione alle parti secondo i tempi e le modalità eventualmente concordati nella Convenzione.

Il soggetto ospitante si impegna a farsi carico:

  • dell’invio delle comunicazioni obbligatorie;
  • delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
    a)“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08;
    b)“Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
    c)“Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a organizzazione del SPP aziendale compreso l’affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all’azienda + rischio intrinseco aziendale.
  • della corresponsione dell’indennità di tirocinio (importo minimo € 500)
  • delle coperture assicurative presso l’INAIL e idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi

 

tirocinioNota bene:

Il soggetto ospitante presso cui sarà attivato il tirocinio dovrà integrare il Documento di Valutazione dei Rischi con la sezione per i tirocinanti. La sezione tirocinanti del DVR contiene i dati del tirocinante, le mansioni che è chiamato a svolgere, le attrezzature utilizzate, la formazione sulla sicurezza fornita, i rischi a cui è esposto e se è prevista la sorveglianza sanitaria (in funzione del livello di rischio a cui è esposto).

Il tutor del soggetto ospitante

  • Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.
  • Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.