A seguito di richieste di chiarimenti l’INPS, con messaggio n. 4095 del 12 ottobre 2016, ha fornito nuove precisazioni in merito alla corretta predisposizione della garanzia fideiussoria che il datore di lavoro deve presentare all’Istituto ai fini dell’accesso alla prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione.
Infatti la legge stabilisce che, per accedere alla prestazione di esodo, il datore di lavoro presenti all’Istituto una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Istituto stesso, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.
La prestazione di esodo e la relativa contribuzione correlata, vanno maggiorate di una parte variabile, pari almeno al 15 % della predetta provvista, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’Istituto.
Specifica quindi il messaggio INPS che nel corpo della fideiussione dovrà essere indicato espressamente (in cifre e numeri), oltre che l’importo relativo alla “parte fissa”, anche l’importo della “parte variabile”.
Inoltre, per una più puntuale predisposizione del prospetto di quantificazione dell’onere, occorre tener presente che:
– nel caso in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa presso il datore di lavoro esodante per un periodo inferiore ai 2 o 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, va segnalata la criticità all’Istituto che provvederà a determinare il valore della contribuzione correlata e della relativa retribuzione ai fini della predisposizione della fideiussione e della determinazione della contribuzione correlata da versare (tale informazione va comunicata dal datore di lavoro esodante dandone evidenza nel file contenente i dati dei lavoratori allegato al modello Sc77);
– con riferimento alle domande di accesso alla procedura di esodo presentate a decorrere dal 1° maggio 2015, per la determinazione della misura della contribuzione correlata, l’imponibile previdenziale cui fare riferimento è quello dell’ultimo quadriennio;
– il piano relativo ai lavoratori interessati dal “programma di esodo” presentato dai datori di lavoro deve essere annuale. Solo eccezionalmente, in ragione per esempio dell’elevato numero di lavoratori interessati, è possibile prevedere più di un piano di esodo annuale, previa autorizzazione dell’Istituto.
Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.