Omesso versamento delle ritenute: depenalizzazione

Con D.Lgs. 8/2016 il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate post-2sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è stato parzialmente depenalizzato, a decorrere dal 6 febbraio 2016.
L’illecito è considerato amministrativo o penale a seconda dell’importo dell’omissione:
l’omesso versamento per un importo fino a € 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo);
l’omesso versamento per un importo superiore a € 10.000 annui è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032 (fattispecie di reato).

Ai fini della identificazione della violazione si dovrà far riferimento all’importo omesso in un arco temporale ben definito, vale a dire il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Si precisa che, per verificare il superamento della soglia di € 10.000 annui, si devono considerare i versamenti relativi al mese di dicembre dell’anno precedente (con scadenza il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre (da versare entro il 16 dicembre).
In ogni caso qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione, il datore di lavoro non sarà assoggettato alla sanzione penale (per le omissioni più gravi) o a quella sanzione amministrativa (per le omissioni più lievi).
La sanzione amministrativa si applica anche alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016 sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Procedimento di contestazione dell’illecito amministrativo
La notifica dell’accertamento della violazione costituisce l’avvio del procedimento sanzionatorio e può essere effettuata dal funzionario che ha accertato la violazione stessa.
In caso di omesso versamento delle ritenute di importo non superiore a € 10.000 annui, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento della violazione, l’interessato può far pervenire all’INPS scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione.
Con tale atto viene:
– assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, se effettuato nei termini previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell’autore dell’illecito;
– data comunicazione che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000;
– comunicato che, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio, l’autore dell’illecito che non provveda al pagamento nel termine dei 3 mesi assegnati, potrà versare, entro il termine dei successivi 60 giorni, l’importo della sanzione amministrativa quantificata nella misura ridotta (art. 16, L. 689/81), pari a € 16.666.
L’INPS sottolinea che il mancato pagamento nei termini assegnati consente l’avvio del procedimento di emissione dell’ordinanza ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Procedimento di contestazione dell’illecito penale
Qualora l’omissione delle ritenute superi nel corso dell’anno l’importo di € 10.000, seppure l’illecito assume rilevanza penale, si dovrà comunque attendere la conclusione dell’annualità di riferimento quale termine utile per procedere alla configurazione piena del reato.
Anche in tale ipotesi, con l’atto con il quale viene effettuata la notifica dell’avvenuto accertamento della violazione viene assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse. La regolarizzazione effettuata nei termini previsti costituisce causa di non punibilità.
A conclusione del procedimento di regolarizzazione si denuncia il reato all’Autorità giudiziaria anche per l’ipotesi in cui, nei termini assegnati, sia intervenuto il pagamento delle omissioni accertate.
Circ. INPS 05/07/2016 n. 121


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